Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista soccorritore è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 9, svolge attività di:

          a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

          c) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento.

      2. Decorso un anno dalla data di svolgimento dei primi esami finali espletati ai sensi dell'articolo 9, le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere svolte solo da autisti soccorritori abilitati ai sensi della presente legge.